IL TRIBUNALE

    Esaminati gli atti del procedimento sopra indicato in epigrafe, a
carico  di  Mastafa  Ahmed, meglio identificato in atti; imputato del
delitto   previsto   e   punito   dall'art. 73,  comma  1-bis  d.P.R.
n. 309/1990   come   modificato  dalla  legge  n. 49/2006  per  avere
illecitamente  detenuto  all'interno della propria abitazione gr 5,67
di  sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuti all'interno di un
involucro in nylon, nonche' ulteriori gr 1,28 della medesima sostanza
avvolti in un involucro di carta stagnola.
    In Prato il 23 dicembre 2007.
    Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    L'imputato  viene  giudicato  con  rito direttissimo per il reato
sopra  indicato,  per  il  quale  e' sottoposto alla misura cautelare
della custodia in carcere.
    Il  difensore  ha sollecitato il giudice a sollevare la questione
di costituzionalita' dell'art. 69, quarto comma del c.p., nella parte
in  cui  non  consente  il  giudizio  di prevalenza delle circostanze
attenuanti sulle aggravanti per il recidivo reiterato.
    A tale riguardo, si osserva quanto segue.
    La questione e' certamente rilevante: nel caso in esame la esigua
quantita'   dello   stupefacente   rinvenuto,  nonche'  l'assenza  di
ulteriori elementi che inducano a ritenere provata una piu' rilevante
attivita'   di   spaccio,   fanno  senza  dubbio  propendere  per  la
configurabilita'  dell'ipotesi di lieve entita' del fatto contestato,
ai  sensi  del  quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; sarebbe
sicuramente  iniqua  e  sproporzionata  una pena commisurata al primo
comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
    La  questione  e'  anche  fondata,  in relazione all'art. 3 della
Costituzione    e    quindi    al   principio   di   uguaglianza   e,
conseguentemente, di ragionevolezza e proporzionalita' della pena. La
generalizzata preclusione del giudizio di prevalenza sopra ricordato,
introdotta dal legislatore del 2005, sembra certamente irragionevole,
laddove  preclude  una  valutazione  concreta e specifica del singolo
caso.
    Tale rigorosa previsione, di fatto, determina che:
        due  soggetti  che  detengano  in  concorso  lo stesso minimo
quantitativo  di  stupefacente vengano puniti in maniera estremamente
diversa (se uno dei due e' recidivo reiterato);
        un  recidivo  reiterato che detenga un minimo quantitativo di
stupefacente  venga  punito in maniera estremamente piu' severa di un
incensurato che detenga un quantitativo sensibilmente maggiore.
    Non  sembra sufficiente, per controbattere a tali considerazioni,
osservare  che  il  recidivo  reiterato,  proprio  perche'  tale,  e'
particolarmente   pericoloso   e   merita   quindi   un   trattamento
sanzionatorio   piu'   rigoroso.  Ma  tali  argomenti,  astrattamente
ineccepibili,  possono  essere  fatti  valere, nell'esame attento del
caso  specifico,  proprio con gli ordinari strumenti legislativi, che
consentono  al  giudice  (ma non impongono) di ritenere le aggravanti
prevalenti sulle attenuanti, o viceversa, oppure equivalenti.